IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   1. Il quarto comma dell'articolo 7 dello Statuto della X Comunita'
Montana, denominata "Delle Baronie", approvato con la legge regionale
27 agosto 1982, n. 18, e' sostituito dal seguente:
   Il   Sindaco   puo'   avvalersi  della  facolta'  di  delegare  un
Consigliere comunale".
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
    Cagliari, 24 febbraio 1994
 
                               CABRAS